Ascoli Piceno

Donne e tutela legale: i contratti di Convivenza

Nel mondo occidentale, e soprattutto in Europa, la formazione della famiglia è sempre meno legata all’istituto matrimoniale.

Infatti, se fino alla metà del secolo scorso il matrimonio, definito come la sanzione del legame affettivo e sessuale tra un uomo e una donna, è stato la modalità prevalente di vita di coppia e l’atto fondante della quasi totalità dei nuclei familiari, agli albori del XXI secolo non è più necessario sposarsi per dar vita ad una nuova famiglia.

Ma, se la decisione di decidere della propria vita senza dover necessariamente inquadrarsi in un riferimento normativo è del tutto legittima, è altresì necessario valutare ponderatamente i pro e i contro di ogni scelta.

Semplificando, e non intendendo certo offrire lezioni di diritto non avendone le qualità professionali, possiamo certamente dire che i conviventi, ponendosi al di fuori dell’ordinamento giuridico, non volendo farsi riconoscere, non sono in effetti riconosciuti, e da questa considerazione discendono i numerosi problemi di vita pratica che tutti conosciamo.

Ma, poiché la legge molte volte nasce come risposta delle richieste che dal basso fa la società civile, ecco che, nell’anno 2016 è intervenuta la legge 76, c.f. “Legge Cirinnà” che permette di disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.

I conviventi

Presupposti per la stipula del contratto di convivenza sono:

– sussistenza di un legame tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;

– risultanza della convivenza di fatto dall’iscrizione anagrafica;

– assenza di altro contratto di convivenza in corso di validità redatto da uno, o entrambi, i conviventi. .

La forma del contratto di convivenza

Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

L’assistenza del Notaio per la stipula diviene indispensabile tutte le volte in cui le parti intendano effettuare un trasferimento di diritti reali immobiliari (es. compravendita di casa o di parte di casa da uno all’altro convivente).

Il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contenuto del contratto di convivenza

  • l’indicazione della residenza scelta dai conviventi;
  • la regolamentazione delle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in funzione delle sostanze e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno;
  • la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza;
  • la designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (c.d. “testamento biologico”);
  • l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti.

Lo scioglimento del contratto

  • morte di uno dei contraenti;
  • successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone;
  • recesso unilaterale, sempre redatto in forma scritta e notificato all’altro convivente.

Se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

Alla cessazione della convivenza, se il convivente versa in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Anche la risoluzione, al pari di tutte le altre modifiche, deve essere registrata all’anagrafe e viene annotata nel certificato del contratto di convivenza.

Conclusione

È sicuramente molto più tutelante redigere un accordo di convivenza, piuttosto che affidarsi al caso e magari ritrovarsi a condividere l’appartamento con la suocera (!) anche se, certo, perde molto romanticismo mettere nero su bianco le proprie volontà in caso di malattia o di abbandono!

Sitografia:

https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2017/08/30/contratto-di-convivenza https://www.notariato.it/it/famiglia/contratti-di-convivenza/ https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/09/legge_20052016_n76.pdf

Eleonora Tizzi

Eleonora Tizzi

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