Roma

Come recuperare un credito: la strada da percorrere nella libera professione

Nell’edizione del 1906 del suo Trattato, Cesare Vivante, discorrendo del pegno commerciale, distingueva le politiche del diritto in materia di escussione delle garanzie reali “secondo che predomina nel pensiero legislativo la sollecitudine per la sorte del debitore o per la rapida liquidazione degli affari” (Vivante, Trattato di diritto commerciale, Milano, Vallardi, IV, 1906, 325).

Qualsiasi professionista sia iscritta ad un Collegio o un Ordine professionale, sia ogni altro tipo di professionista con partita Iva, può recuperare i propri crediti tramite un legale che prima verificherà la proponibilità e la fattibilità dell’attività di recupero.

Il credito di cui abbiamo incaricato il nostro avvocato di recuperare dovrà, infatti, essere certo, liquido ed esigibile.

Saremmo in grado di dimostrare la certezza di un credito dando prova della stipula di un contratto con il debitore e l’emissione di una fattura nei suoi confronti conseguente alla consegna della merce o alla prestazione di un servizio.

Un credito liquido, invece, sarà un credito quantificato nel suo ammontare (es. “€ 1000”).

Esigibile, sarà, invece, un credito non sottoposto a condizioni o, se sottoposto ad un termine, questo deve essere già scaduto (es. pagamento a 30 giorni).

Se sussistono i tre requisiti, poc’anzi elencati, in una prima fase, la nostra avvocata, in via stragiudiziale, tenterà di recuperare il nostro credito attraverso un sollecito di pagamento notificato al debitore scegliendo tra una diffida ad adempiere o una messa in mora.

In alternativa, si potrà optare per la mediazione o la negoziazione assistita che rientrano tra le cosiddette ADR, acronimo di “Alternative Dispute Resolution”, cioè, “sistemi di risoluzione alternativa (al Tribunale) delle liti”.

E, solo in una seconda fase, quando la risoluzione stragiudiziale risulterà inefficace, il nostro avvocato intraprenderà la via giudiziale con un ricorso per ingiunzione.

La risoluzione stragiudiziale è preferita a quella giudiziale per risolvere in modo celere e senza il coinvolgimento di giudici il recupero di un credito, oltre ad essere meno dispendiosa.

In cosa differiscono la lettera di messa in mora, la diffida ad adempiere, la mediazione, la negoziazione assistita e il ricorso per ingiunzione?

La lettera di messa in mora è una lettera formale con la quale un creditore intima la controparte all’adempimento di cui è venuto meno, di solito regolato da un accordo scritto, richiedendo appunto che venga risolto il problema entro i termini prestabiliti dal contratto.

Nel caso in cui l’adempimento venga a mancare, il contratto si intenderà risolto e il creditore potrà provvedere ad instaurare un processo direttamente presso il Giudice, così da poter ottenere in maniera coatta le sue pretese.

La diffida ad adempiere, al contrario della messa in mora, serve a risolvere definitivamente i rapporti contrattuali tra le parti in quanto, con questo tipo di lettera, si avverte la controparte che, in caso di mancato adempimento entro i 15 giorni dalla ricezione della stessa, il contratto si intenderà sciolto definitivamente.

Una volta sciolto il contratto (nel caso in cui il debitore non dovesse pagare o risolvere l’inadempienza), il creditore potrà sempre procedere per vie legali e inoltrare la richiesta di risarcimento danni ad un tribunale.

Con la diffida ad adempiere, quindi, il contratto sarà sciolto per diritto: ciò significa che non sarà necessario rivolgersi ad un tribunale per ricevere la sentenza da parte del Giudice.

Altrettanto, la mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale – un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia – e finalizzata ad assistere creditore e debitore – assistiti dai rispettivi avvocati o consulenti – per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore professionista.

Se la mediazione consiste in un incontro personale tra debitore e creditore, la negoziazione assistita avviene in assenza del debitore e del creditore ma con uno scambio epistolare tra i rispettivi avvocati difensori al fine di tentare una trattativa per mettere fine alla controversia.

La mediazione e la negoziazione assistita costituiscono le migliori e uniche alternative alle lunghe e costosissime cause in Tribunale.

Con il ricorso per ingiunzione, differentemente, dai quattro strumenti sopra descritti, il creditore “chiede” al giudice competente di intimare al debitore la corresponsione di quanto dovuto sulla base della documentazione allegata all’atto introduttivo del ricorso.

Quello che in sostanza viene espressamente richiesto è l’emissione di un decreto ingiuntivo che “ordina” al debitore di adempiere a quanto prescritto non oltre un determinato periodo di tempo (di solito, 40 giorni dalla data della sua notifica).

Qualora, poi, il nostro debitore avviasse un procedimento giudiziario (cioè la c.d. opposizione a decreto ingiuntivo) si apre una causa civile in contraddittorio tra le parti, dove – per evitare di perdere il giudizio di opposizione ed avere la revoca del decreto ingiuntivo – dovremmo far valere il nostro diritto e dimostrare la sussistenza del nostro credito presentando idonea documentazione (ad es., la presenza di un ordine o di un rapporto contrattuale).

C’è un termine entro cui possiamo esercitare il nostro diritto di recuperare un credito

L’articolo 2956 del codice civile stabilisce che si prescrive in 3 anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.

Il termine di prescrizione appena citato, in linea generale, inizia a decorrere dalla data in cui il professionista ha effettuato la prestazione, fatta eccezione per casi particolari in cui la prescrizione decorre dall’ultima prestazione per gli affari non terminati.

La prescrizione può, però, essere interrotta se si interviene in tempo, cioè prima che il termine sia completamente trascorso. In tal caso, spesso, è sufficiente esercitare o comunque rivendicare il proprio diritto, ad esempio tramite la lettera di messa in mora.

Per concludere, si riprende una citazione di Bud Spencer nel film “I quattro dell’Ave Maria”:

Di questi tempi, un conto è avere un credito, un altro è farselo pagare

I tempi per recuperare il nostro credito sono variabili.

Si può andare da pochi giorni ad 1-2 mesi in caso di adempimento spontaneo dopo la prima lettera del nostro avvocato e/o dopo la notifica del primo atto giudiziario (es. decreto ingiuntivo) a parecchi mesi o ben oltre nei casi di attivazione di procedure volte al recupero coattivo (es. procedure esecutive, pignoramenti mobiliari o di quota dello stipendio).

Caterina Corsica Law & Business Coach Rete al Femminile Napoli

Caterina Corsica

Sono laureata in Economia e Commercio con una specializzazione in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche. Sono una formatrice, consulente aziendale e Personal Coach per studenti universitari e libere professioniste.

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